Obbligo di prova per le importazioni di ferro e acciaio
Certificato di conformità – Divieto di importazione e di acquisto della merce indicata nell’Allegato XVII del Regolamento (UE) 2023/1214, art. 3, comma 1, lett. d – Prodotti in ferro e acciaio con materie prime russe
Con la presente vi informiamo della necessità di rispettare le disposizioni sanzionatorie delle norme giuridicamente applicabili del diritto comunitario contro la Russia e la Bielorussia, in particolare il Regolamento (UE) n. 833/2014, il Regolamento (UE) n. 269/2014 e il Regolamento (UE) n. 765/2006 con le corrispondenti disposizioni di modifica. Sono incluse anche le prescrizioni del cosiddetto 11° pacchetto di sanzioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE L159 I del 23/06/2023, che vieta l’importazione e l’acquisto di specifici prodotti in acciaio provenienti da Paesi terzi che utilizzano nella propria lavorazione acciaio russo. Con la presente vogliamo ricordarvi che, a partire dalla data sopra indicata, non potremo consegnare, vendere, ricevere o acquistare le merci interessate dall’articolo 3g del Regolamento (UE) 2023/1214 nella sua versione attualmente valida. Vogliamo sottolineare che i nostri fornitori sono stati debitamente informati in merito al Regolamento e agli obblighi in esso contenuti.